venerdì 8 febbraio 2013

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO PARROCHIALE PER GLI AFFARI ECONOMICI – PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA



Art. 1
Natura
Il Consiglio Parrocchiale per gli affari economici della parrocchia di S.Maria Assunta (qui di seguito più brevemente denominato "C.P.A.E."), costituito in attuazione del can.537 del Codice di diritto Canonico, è l'organo di collaborazione dei fedeli con il Parroco nella gestione amministrativa della Parrocchia.


Art. 2
Fini
Il C.P.A.E. ha i seguenti scopi:
coadiuvare il Parroco nel predisporre il bilancio preventivo della Parrocchia, elencando le voci di spesa prevedibili per i vari settori di attività individuando i relativi mezzi di copertura:
approvare alla fine di ciascun esercizio, previo esame dei libri contabili e della relativa documentazione, il rendiconto consuntivo;
costituire legami fruttuosi con gli organismi preposti alla tutela del monumento.
esprimere il parere sugli atti di straordinaria amministrazione;
curare l'aggiornamento dello stato patrimoniale della Parrocchia, il deposito dei relativi atti e documento presso la Curia Diocesana (can. 1284, par. 2, n. 9) e l'ordinaria archiviazione delle copie negli uffici parrocchiali.

Art. 3
Composizione
Il C.P.A.E. è composto dal Parroco, dai Vicari Parrocchiali e da un numero di fedeli (diaconi permanenti, religiosi, religiose e laici): quattro eletti dall'assemblea parrocchiale e altri nominati dal parroco sentito il parere del Consiglio Pastorale. I consiglieri devono essere esemplari nella condotta morale, attivamente inseriti nella vita parrocchiale, capaci di valutare le scelte economiche con spirito ecclesiale, esperti di alcune professioni: (ingegneri, architetti, avvocati, economisti, ecc.). I loro nominativi devono essere comunicati alla Curia Diocesana almeno quindici giorni prima del loro insediamento.
I membri del C.P.A.E. durano in carica cinque anni e il loro mandato può essere rinnovato. Per la durata del loro mandato i consiglieri possono essere revocati per gravi o documenti motivi.

Art. 4
Incompatibilità
Non possono essere nominati membri del C.P.A.E. i coniugi del Parroco fino al quarto grado di consanguinità e di affinità e quanti hanno in essere rapporti economici con la Parrocchia.

Art. 5
Presidente, Segretario e Giunta esecutiva
Dal consiglio viene eletto un Presidente e un Segretario, una guinta esecutiva, per permettere lo svolgimento e le realizzazione di quanto viene deciso.
Spetta al Presidente:
La convocazione e la presidenza del C.P.A.E.;
La fissazione dell'ordine del giorno di ciascuna riunione;
La presidenza delle riunioni.

Art. 6
Poteri del consiglio
Il C.P.A.E. ha funzione consultiva non deliberativa. In esso si esprime la collaborazione responsabile dei fedeli nella gestione amministrativa della Parrocchia in conformità al can. 212 par. 3. Il Parroco ne ricercherà e ne ascolterà il parere, non se ne discosterà se non per gravi motivi e ne uscirà ordinariamente come valido strumento per l'amministrazione della Parrocchia.
Ferma resta, in ogni caso, la legale rappresentanza della Parrocchia che in tutti i negozi giuridici spetta al parroco, il quale è amministratore di tutti i beni parrocchiali a norma del can. 532.

Art. 7
Riunioni del Consiglio
Il C.P.A.E. si riunisce almeno due volte l'anno e quando il Parroco lo ritenga opportuno, o che ne sia fatta a quest'ultimo richiesta da almeno due membri del Consiglio.
Alle riunioni del C.P.A.E. potranno partecipare ove necessario, su invito del Presidente, anche altre persone in qualità di esperti.
Ogni Consigliere ha facoltà di far mettere a verbale tutte le osservazioni che ritiene opportuno fare.

Art. 8
La Giunta
La Giunta costituita da quattro persone si riunisce, insieme al Parroco, ogni due mesi per verificare e promuovere le decisioni deliberate dal Consiglio.

Art. 9
Vacanza di seggi nel consiglio
Nei casi di morte, di dimissione, di revoca o di permanente invalidità di uno o più membri del C.P.A.E., il Parroco provvede, entro quindici giorni, a nominarne i sostituti.
I consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del consiglio stesso e possono essere confermati alla successiva scadenza.

Art. 10
Esercizio
L'esercizio finanziario della Parrocchia va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio, e comunque entro il 31 marzo successivo, il bilancio consuntivo, debitamente firmato dai membri del Consiglio, sarà sottoposto dal Parroco alla Curia Diocesana.

Art. 11
Informazioni alla comunità parrocchiale
Il C.P.A.E. presenta al Consiglio Pastorale Parrocchiale il bilancio consuntivo annuale e porta a conoscenza della comunità parrocchiale le componenti essenziali della entrate e delle uscite verificatesi nel corso dell'esercizio nonché il rendiconto analitico dell'utilizzazione delle offerte fatte dai fedeli, indicando anche le opportune iniziative per l'incremento delle risorse necessarie per la realizzazione delle attività pastorali, per il sostentamento del clero parrocchiale e per una serie di opere di ristrutturazione e rinnovamento.

Art. 12
Validità delle sedute e verbalizzazione
Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri.
I verbali del Consiglio, redatti su apposito registro devono portare la sottoscrizione del Parroco e del Segretario del Consiglio stesso e debbono essere approvati nella seduta successiva.

Art. 13
Rinvio a norme generali
Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento si applicheranno le norme del diritto canonico.

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